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Avviso di selezione n° I.B.B.R. - AR - 001 - 2021 -PA

Avviso di selezione n° I.B.B.R. - AR - 001 - 2021 - PA PUBBLICA SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N° 1 ASSEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI RICERCA PON 3 - DOMANDA PON03PE_00203 - PROGETTO PON03PE_00203_1 - MARINE HAZARD - SVILUPPO DI TECNOLOGIE INNOVATIVE PER L’IDENTIFICAZIONE, MONITORAGGIO, REMEDIATION DI SORGENTI DI CONTAMINAZIONE NATURALE E ANTROPICA;

Tipologia di Assegno:Assegni Professionalizzanti

IL DIRETTORE VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”; VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 recante “Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell’art. 1 della legge 27 settembre 2007 n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto del Presidente del CNR n. 24 prot. 0023646, in data 7 aprile 2015, entrato in vigore il 1° maggio 2015;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR D.P. CNR del 4 maggio 2005 pubblicato nel supplemento ordinario n. 101 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005 ed in particolare l’art. 47 come modificato dal decreto del Presidente del CNR n.000017, prot. n.21306 dell’8 marzo 2011 pubblicato sulla G.U.R.I. - Serie Generale - n. 60 del 14 marzo 2011;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 concernente “T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, concernente “Codice in materia di protezione dei dati personali”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE regolamento generale sulla protezione dei dati pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016;

VISTO l’art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 entrata in vigore il 29 gennaio 2011; VISTO il Disciplinare per il conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca del CNR approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 28 in data 9 febbraio 2011, successivamente modificato con delibere nn. 62 del 23 marzo 2011, 186 del 22 settembre 2011 e n. 189 del 27 novembre 2013;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 102 in data 9 marzo 2011, relativo alla definizione dell’importo minimo degli assegni di ricerca ;

VISTA la legge n. 183 dell’11 novembre 2011 ed in particolare l’art. 15 (Legge di stabilità 2012);

VISTA la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15, della legge 12 novembre 2011 n. 183; VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l’art. 8 comma 1; 2

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal conferimento dell’assegno di ricerca con le disponibilità finanziarie provenienti dal progetto “PON 3 - Domanda PON03PE_00203 - Progetto PON03PE_00203_1 - MARINE HAZARD - Sviluppo di tecnologie innovative per l’identificazione, monitoraggio, remediation di sorgenti di contaminazione naturale e antropica;”, con provvedimento. del Direttore prot. AMMCEN 0074431/2020 del 20/11/2020 - Variazione in conto competenze n, 5595 del 20.11.2020 (Variazione per maggiori entrate tra diversi Istituti) approvata in data 27.12.2020

D I S P O N E

Art. 1 Oggetto della selezione É indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Assegno di Ricerca Professionalizzante per lo svolgimento di attività di ricerca inerenti l’Area Scientifica "Area 05 - Scienze biologiche - BIO/04 - Fisiologia Vegetale" da svolgersi presso l’Istituto di Bioscienze e BioRisorse di Palermo del CNR, che effettua uno studio sulla “Tecniche per la conservazione dei semi di P. oceanica a basse temperature”, nell’ambito del progetto di ricerca “Marine Hazard - PON03PE_00203_1 - MARINE HAZARD - Sviluppo di tecnologie innovative per l’identificazione, monitoraggio, remediation di sorgenti di contaminazione naturale e antropica;”, per la seguente tematica: “Sviluppo di protocolli di conservazione di semi di Posidonia oceanica”, sotto la responsabilità scientifica del Dott. Roberto De Michele. Art. 2 Durata e importo dell’assegno L’assegno di ricerca avrà una durata di mesi 12 (dodici) e, a seguito di eventuali rinnovi, non potrà comunque avere una durata complessiva superiore a sei anni, come risultante dal combinato disposto dell’art. 22, comma 3, della legge 240/2010 e dell’art. 6, comma 2 bis, della L. 27 febbraio 2015 n. 11, di conversione del D.L. 31 dicembre 2014 n. 192, ad esclusione del periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

La durata complessiva dei rapporti instaurati con il titolare dell’assegno e dei contratti di lavoro a tempo determinato subordinato di cui all’art. 24 della L. 240/2010, intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli Enti di cui all’art. 22, comma 1, della L. 240/2010, non può in ogni caso superare i 12 anni anche non continuativi, fatti salvi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente nonché i periodi svolti precedentemente all’entrata in vigore della L. 240/2010.

Eventuali differimenti della data di inizio dell’attività prevista nell’ambito dell’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, o eventuali interruzioni dell’attività medesima, verranno consentiti in caso di maternità o di malattia superiore a trenta giorni. L’interruzione dell’attività prevista nell’ambito del conferimento dell’assegno di ricerca che risulti motivata ai sensi di quanto sopra disposto, comporta la sospensione della erogazione dell’ importo dell’assegno per il periodo in cui si verifica l’interruzione stessa, salvo quanto previsto dall’art. 13 del disciplinare o da altre norme specifiche in materia. Il termine finale di scadenza dell’assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è posticipato di un arco temporale pari al periodo di durata dell’interruzione.

L’importo dell’assegno di ricerca, corrisposto in rate mensili posticipate, è stabilito in euro 19.367.00 al netto degli oneri a carico del CNR. L’importo dell’assegno può essere derogato per la tipologia di assegni di ricerca grant e per gli assegni attivati su programmi di ricerca o formazione alla ricerca, finanziati o cofinanziati da Enti Nazionali e Internazionali, la cui normativa specifica preveda in modo inderogabile la determinazione dell’importo da corrispondere. L’importo non comprende l’eventuale trattamento economico per missioni in Italia o all’estero che si rendessero necessarie per l’espletamento delle attività connesse all’assegno di ricerca. Il trattamento economico di missione è determinato nella misura corrispondente a quella spettante ai dipendenti del CNR inquadrati al III livello professionale. L’assegnista è coperto da una polizza infortuni cumulativa sottoscritta dal CNR. Il contraente svolge l’attività in condizione di autonomia, nei limiti del programma predisposto dal responsabile della ricerca, senza orario di lavoro predeterminato.

Art. 3 Requisiti per l’ammissione alla selezione Possono partecipare alla selezione i soggetti che, a prescindere dalla cittadinanza e dall’età, siano in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione: a) Diploma di laurea in Biologia (LM-6), Biotecnologie Agrarie (LM-7), Biotecnologie Industriali (LM8), Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (LM-9), Scienze della natura (LM-60), Scienze e tecnologie agrarie (LM-69), Scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), Scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio (LM-75) o equipollente conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente al D.M. 509/99, oppure della Laurea Specialistica/Magistrale (D.M. 5 maggio 2004), di curriculum professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; b) Tutti i titoli conseguiti all’estero (diploma di laurea, dottorato ed eventuali altri titoli) dovranno essere, di norma, preventivamente riconosciuti in Italia secondo la legislazione vigente in materia (informazioni sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica: www.miur.it). L’equivalenza dei predetti titoli conseguiti all’estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la prevista procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell’ammissione del candidato alla presente selezione, dalla commissione giudicatrice costituita ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Disciplinare; c) Documentata esperienza nell’ambito delle tecniche di biologia cellulare in piante, con padronanza di tecniche quali coltivazione in vitro, colture cellulari vegetali; d) conoscenza della lingua Inglese; e) conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri) L’assegno di ricerca non è cumulabile con borse di studio a qualsiasi titolo conferite dal CNR o da altri enti e istituzioni di ricerca, tranne quelle concesse dal CNR o istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare l’attività di ricerca dei titolari di assegni con soggiorni all’estero. I titolari di assegno di ricerca possono frequentare corsi di dottorato di ricerca che non diano luogo a corresponsione di borse di studio. Non possono essere titolari di assegni di ricerca i dipendenti del CNR con contratto a tempo indeterminato ovvero determinato, il personale di ruolo in servizio presso gli altri soggetti di cui all’art. 22, comma 1, della citata legge n. 240/2010 e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il contraente/dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. Ai sensi dell’art. 22, comma 3, della legge suindicata, la titolarità dell’assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all’estero.

Art. 4 Domande di ammissione e modalità per la presentazione La domanda di partecipazione redatta esclusivamente utilizzando il modulo (allegato A), dovrà essere inviata all’Istituto di Bioscienze e BioRisorse (IBBR - CNR), esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo protocollo.ibbr@pec.cnr.it entro il 15.03.2021. Qualora il termine di presentazione delle domande venga a cadere in un giorno festivo, detto termine si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente. Le domande inoltrate dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione. Nell’oggetto della mail dovrà essere indicato il riferimento all’avviso di selezione n. IBBR - 001 - 2021 - PA. Le domande inviate per via telematica e le certificazioni ai sensi del DPR 445/2000, saranno considerate valide se l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all’utenza personale di Posta Elettronica Certificata. Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al successivo comma 5, potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria, ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale, il candidato straniero provvederà a validare la domanda stessa mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio. Ai predetti candidati sarà inviata una mail di conferma dell’avvenuta ricezione della domanda. Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il curriculum sottoforma di autocertificazione, compilato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (All. B), sottoscritto dal candidato recante, prima della firma autografa, l’espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali nelle quali il candidato incorre per dichiarazioni mendaci, accompagnato da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità (art. 76 DPR445/2000). Tale documento in originale, sottoscritto con firma leggibile, dovrà essere presentato per l’identificazione in occasione del colloquio di cui al successivo art. 7, non potrà essere presentato un documento diverso. Nel curriculum suindicato il candidato indicherà stati, fatti e qualità personali, in particolare dovrà analiticamente indicare gli studi compiuti, i titoli conseguiti, le pubblicazioni a stampa e/o brevetti, i servizi prestati, le funzioni svolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività scientifica, professionale e didattica eventualmente esercitata, riportando gli esatti riferimenti di ciascun titolo indicato. La dichiarazione sopra indicata, dovrà essere redatta in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che la rendano utilizzabile ai fini della selezione, affinché la commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Tutte le notizie fornite in modo difforme alle modalità sopraindicate non potranno essere valutate. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell’Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani. L’Amministrazione procede ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. I candidati diversamente abili, in relazione alla propria disabilità, nella domanda di partecipazione alla selezione dovranno fare esplicita richiesta dell’ausilio necessario. I lavori non reperibili attraverso rete (es, rapporti tecnici, monografie, capitoli di libro, brevetti) oppure, quelli reperibili attraverso la rete ma con accesso a pagamento, dovranno essere trasmessi dal candidato per via telematica. Il candidato non dovrà produrre alcuna ulteriore documentazione secondo quanto previsto all’art. 15 L. 183/2011. Ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, 5 sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà o (art. 46 e 47 D.P.R 445/2000). Alla domanda dovrà essere allegato in formato PDF il modulo (All. C), concernente l’informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679; il suddetto modulo dovrà essere compilato, datato e sottoscritto dal candidato con firma autografa leggibile. Tutte le comunicazioni inerenti il presente concorso saranno inviate all’indirizzo PEC dei candidati, il CNR non assume responsabilità per eventuali disservizi di connessione della rete.

Art. 5 Esclusione dalla selezione I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Direttore dell’Istituto. L’esclusione verrà comunicata all’interessato.

Art. 6 Commissione esaminatrice La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del direttore dell’Istituto interessato ed è composta da tre componenti, di cui uno dovrà essere il responsabile della ricerca con profilo ricercatore/tecnologo, interni o esterni all’Ente, con il profilo di ricercatori nonché esperti della materia e da due membri supplenti, interni o esterni all’Ente; il Direttore, qualora ravvisi la necessità di attivare la procedura di equivalenza dei titoli conseguiti all’estero di cui all’ultimo capoverso del comma 1 art. 3 del Disciplinare, potrà nominare, tra componenti, un professore universitario. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione. Nella prima riunione, la commissione elegge al proprio interno il Presidente, e stabilisce, all’occorrenza, il componente che svolgerà le funzioni di segretario. La Commissione può svolgere il procedimento anche con modalità telematiche. La Commissione conclude i propri lavori entro sessanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, salvo motivata impossibilità.

Art. 7 Modalità di selezione e graduatoria La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli e un colloquio. La commissione dispone complessivamente di 100 punti, di cui 70 punti per la valutazione dei titoli e 30 punti per il colloquio; saranno ammessi al colloquio i soli candidati che abbiano riportato nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 35/70 punti. La Commissione adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende attenersi, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca. Tali criteri e parametri includono i requisiti richiesti per la tipologia messa a concorso quali il possesso della laurea, del dottorato di ricerca, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia e all’estero, nonché lo svolgimento dell’ attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi di collaborazione, sia in Italia che all’estero dichiarate con le modalità di cui all’art. 4. L’avviso di convocazione al colloquio è inviato ai candidati, mediante PEC, almeno venti giorni prima di quello in cui il colloquio medesimo dovrà essere sostenuto. Nella convocazione medesima sarà fornita indicazione del punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 6 La commissione potrà effettuare il colloquio con modalità a distanza utilizzando supporti informatici audio/video secondo modalità operative che saranno comunicate dall’Istituto/Struttura del CNR, atte comunque ad assicurarne la pubblicità. Al termine della seduta relativa al colloquio, la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati con l’indicazione del punteggio da ciascuno riportato nel colloquio stesso, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all’albo della sede d’esame. Per essere ammessi al colloquio i candidati devono presentare un valido documento di identità personale. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno fissato saranno dichiarati decaduti dalla selezione. Al termine dei lavori la commissione redige una relazione in cui sono espressi giudizi motivati, anche in forma sintetica su ciascun candidato. La commissione forma la graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente del punteggio finale ottenuto da ognuno in base alla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e del colloquio ed indica il/i vincitore/i. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane. La graduatoria di merito verrà approvata con provvedimento del Direttore dell’Istituto, e sarà pubblicata, a cura del Direttore medesimo, mediante affissione all’albo della sede d’esame, sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.it e con le altre forme di pubblicità previste per il presente avviso di selezione. Tutti i partecipanti alla selezione saranno informati dell’esito della selezione mediante comunicazione inviata con PEC. Non è consentita la inclusione di idonei nella graduatoria. Tuttavia il Direttore dell’Istituto, sentito il responsabile della ricerca, può sostituire uno o più vincitori, che rinuncino all’assegno prima di usufruirne, secondo l’ordine della graduatoria di merito. Il Consiglio Nazionale delle Ricerche non prevede il rimborso di eventuali spese sostenute dai candidati per la partecipazione al colloquio.

Art. 8 Formalizzazione del rapporto e risoluzione del contratto Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, il Direttore dell’Istituto interessato dovrà far pervenire al/ai vincitore/i della selezione, in duplice copia, il provvedimento di conferimento dell’assegno di ricerca, in cui sarà indicato, tra l’altro, la data di inizio dell’attività di ricerca. Entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, a pena di decadenza, il/i vincitore/i della selezione dovrà/dovranno restituire una copia del predetto atto di conferimento, controfirmata per accettazione unitamente ad una dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art.3, comma 3.4.5 e art. 4 c. 2.3 del Disciplinare. Eventuali ritardi nell’inizio dell’attività di ricerca potranno essere giustificati soltanto per i casi previsti dall’art. 2 del presente avviso di selezione o per cause di forza maggiore debitamente comprovate. Il contraente dovrà inviare al direttore dell’Istituto per PEC, entro trenta giorni dalla data di accettazione dell’assegno, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000: a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici, titolo di studio; b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in carta semplice, di non avere altri rapporti di impiego pubblico, di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; c) fotocopia del tesserino di codice fiscale; 7 d) Nel caso in cui l’assegnista sia dipendente di una Pubblica Amministrazione, prima di dare inizio all’attività di ricerca dovrà presentare dichiarazione sostitutiva in autocertificazione relativa al collocamento in aspettativa senza assegni. I documenti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. L’assegnista che, dopo aver iniziato l’attività prevista, non la prosegua senza giustificato motivo, regolarmente e ininterrottamente per l’intera durata, o che si renda responsabile di gravi o ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine, può essere dichiarato decaduto, con motivato provvedimento del Direttore dell’Istituto, dall’ulteriore fruizione dell’assegno. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà assunto su proposta del Responsabile della ricerca. Qualora l’assegnista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l’attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all’assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Direttore dell’Istituto e al Responsabile della ricerca. Resta fermo, in tal caso, che il titolare dell’assegno dovrà restituire le somme eventualmente ricevute e non dovute.

Art. 9 Valutazione dell’attività di ricerca Il responsabile della ricerca e l’assegnista trasmettono al Direttore dell’Istituto prima della scadenza del contratto, una documentata relazione da cui risulti lo stato di avanzamento della ricerca. Il Direttore valuterà la relazione con giudizio motivato ed insindacabile. In caso di valutazione positiva, e su richiesta del responsabile della ricerca, il Direttore si esprimerà sul rinnovo dell’assegno e sull’eventuale attribuzione dell’importo immediatamente superiore nell’ambito della tipologia di assegno di cui al presente avviso di selezione. (Art. 9 c. 5 del Disciplinare)

Art. 10 Trattamento dei dati personali I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente avviso di selezione ivi compreso l’eventuale utilizzo di graduatorie e per il successivo eventuale conferimento dell’assegno, come specificatamente indicato nell’informativa contenuta nel modulo di cui all’allegato C). I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma in qualità di Titolare del trattamento, in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente/Direttore della struttura che ha emanato l’avviso di selezione i cui dati di contatto sono: mail istituzionale della struttura - indirizzo fisico dell’Istituto. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione. L’interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell’informativa contenuta nel modulo (allegato C), di cui all’art. 4 del presente avviso di selezione, che possono essere esercitati nei modi indicati nel modulo stesso.

Art. 11 Pubblicità L’avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore dell’Istituto, mediante affissione nell’albo dell’Istituto interessato, nonché mediante pubblicazione sul sito Internet del CNR www.urp.cnr.it e del 8 MIUR che provvederà alla successiva pubblicazione sul sito dell’Unione Europea, oltre particolari forme di pubblicità espressamente richieste dai finanziatori dei programmi.

Art. 12 Disposizioni finali Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le disposizioni previste dal Disciplinare attualmente in vigore, relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, nonché, per quanto compatibile, la normativa vigente in materia di concorsi pubblici.

Il DIRETTORE

DOTT. Giovanni Giuseppe Vendramin

 

by: Marisa Scarascia - Last Updated: Feb 09, 2021 (11:55)

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